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Violenza sulle donne un problema maschile

Quando leggendo i quotidiani e navigando in internet ho letto i titoli riferiti alla tanto discussa sentenza 4377/12 della Corte di Cassazione personalmente, come donna, ho provato sensazioni comuni a molti di noi: smarrimento, indignazione, frustrazione.

La decisione della Corte, che ha ritenuto non sussistere la obbligatorietà di custodia cautelare detentiva per gli indagati del reato di stupro di gruppo, appare a una prima lettura degli articoli diffusi dai media, una provocazione, un attentato alla libertà e alla dignità femminile,
una “istigazione” a tacere. E la mente corre ad altre sentenze aberranti: ciascuno di noi ricorderà sicuramente che poco più di dieci anni fa la stessa Cassazione aveva sancito il dogma “stupro in jeans=consenso”, cancellando con un colpo di spugna decenni di lotte per la conquista delle libertà femminili, ivi compresa quella di coprire (ma anche scoprire)
il proprio corpo secondo il proprio sentire.
Sono casi in cui la giustizia processuale sembra distare anni luce dalla giustizia etica e morale.
Tuttavia, come donna che si fa soggetto di diritto, mi sono imposta di andare al di la’ delle apparenti conclusioni dettate dalla emotività e ho cercato di dare una risposta a questa domanda: come e’ potuto accadere?
Per capire le dinamiche attuali del fenomeno della violenza maschile e’ utile ripercorrere brevemente le tappe principali della evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.
Già sin dalle codificazioni degli anni ’30/’40 sono state inquadrate in modo del tutto inadeguato ed embrionale, le fattispecie di reato a base violenta. Molta strada tuttavia restava ancora da compiere, soprattutto nel c.d. “diritto vivente” per superare barriere fatte di stereotipi patriarcali e discriminatori che limitavano il pensiero comune.

Ancora ad esempio, ci si chiedeva se tra i soggetti meritevoli di tutela del reato di violenza (limitata all’epoca alla stretta accezione sessuale) potessero essere annoverate la “moglie” o la “prostituta”…
E così se da un lato la violenza del marito nei confronti della moglie poteva, al massimo essere perseguita come “abuso di mezzi di correzione”, dall’altro la donna che si rifiutava di adempiere ai propri “doveri coniugali” commetteva un reato assimilabile alla “violazione
degli obblighi di assistenza familiare”…
Con la Carta Costituzionale del 1948 si ebbe una lenta ma progressiva evoluzione della produzione normativa in un ottica di superamento della prospettiva sessista e discriminatoria: si pensi alla legge Merlin, alle norme sulla tutela della lavoratrice madre, le norme che hanno permesso alla donna l’accesso ai pubblici uffici, alle professioni, alla amministrazione della giustizia. Ma ancora fino al ’68 il reato di adulterio era penalmente
perseguibile solo se a compierlo era la moglie, mentre per il marito la punibilità era circoscritta al solo concubinato. Questo perché secondo la mentalità del tempo il comportamento della donna che commetteva adulterio era considerata offensivo e lesivo della integrità familiare, mentre la “scappatella” del marito poteva anche essere perdonata se non palesata in una convivenza.
Gli anni ’70, sulla spinta delle battaglie del movimento femminista, si hanno le prime norme in chiave autenticamente “propositiva” e non sono “antidiscriminatoria”, tra queste lo Statuto dei Lavoratori, le leggi sul divorzio, sull’aborto, sulle pari opportunità e, fondamentale, la riforma del diritto di famiglia che chiude finalmente in un cassetto un concetto vergognoso quale il patriarcato.
In realtà ancora si parla di una distinzione tra “ratto a fine di libidine” e “ratto a fine di matrimonio” con regimi sanzionatori sostanzialmente diversi, ancora si parla di “matrimonio riparatore” come panacea di tutti i mali e si vanta la rilevanza penale della causa d’onore.
Nel 1976 finalmente la Cassazione dichiara penalmente perseguibile il marito colpevole di violenza sessuale nei confronti della moglie.
Vent’anni dopo, dopo un aspro dibattito, viene emanata la L.66 “Legge contro la violenza sessuale” e i delitti di violenza vengono “soggettivizzati” e compresi nell’ambito dei delitti contro la persona e non più contro la morale pubblica e il buon costume.
Nel 2001 con la L.154 “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, si ha un mutamento radicale sul piano normativo con la previsione di nuovi strumenti di tutela (i c.d. ordini di protezione) e una nuova prospettiva che riconosce come giuridicamente rilevanti forme di violenza anche diverse da quella strettamente sessuale quale la violenza fisica, psicologica e, perché no, anche economica.
Arriviamo così ai giorni nostri: con il D.L. 11/2009 convertito con L. 38/2009 (c.d. Pacchetto sicurezza Maroni-Carfagna) si e’ inteso adottare una serie di misure drastiche chiaramente sull’onda emotiva seguita ad alcuni gravissimi fatti di cronaca (in primis il delitto Reggiani) legiferando in modo frettoloso e marcatamente propagandistico su una materia la cui
delicatezza avrebbe richiesto invece un intervento organico e dedicato.
In questa ottica spiccatamente “punitiva” ha visto la luce il decreto che già solo nella epigrafe denuncia un grave passo indietro rispetto alle conquiste faticosamente raggiunte:
“Recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonche’ in tema di atti persecutori”.
I reati di violenza quindi trascendono nuovamente dal bene “persona” e vengono ricondotti alla pubblica sicurezza al bene pubblico.
Al fine di inasprire il trattamento per i reati a sfondo sessuale (tra i quali, appunto, lo stupro di gruppo) nel decreto si pone in essere una mera equiparazione ai delitti di mafia. Diventa così obbligatorio per il giudice disporre la custodia cautelare in carcere per gli indagati nei reati di violenza proprio per garantire la pubblica sicurezza. La norma tuttavia nasce, per così dire, già imperfetta: rimane così fuori dall’obbligo della carcerazione preventiva la fattispecie in cui un uomo uccide la propria “ex” colpevole di aver interrotto la relazione sentimentale, ed inoltre, per quanto riguarda la difesa legale a spese dello stato indipendentemente dai dati reddituali, essa e’ garantita per le sole vittime di violenza sessuale e non per le vittime di violenza in senso lato.
Questo modo di legiferare, farraginoso e disorganico, non e’ sfuggito al vaglio della Corte Costituzionale la quale nel 2010 ha dichiarato la illegittimità della prescrizione di obbligatorietà del carcere preventivo per i reati di prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minori. Ritiene la Corte illogico, ingiusto e contrario agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione trattare questi casi alla stregua dei delitti di stampo mafioso tenuto conto anche del fatto che reati che prevedono pene più severe consentono ancora al giudice di valutare la carcerazione caso per caso.
Tuttavia sopravvive (per una svista?) al colpo di spugna della Corte Costituzionale la fattispecie del reato di stupro di gruppo.
Finche’ non e’ arrivata, appunto, la sentenza della Cassazione tanto discussa che in realtà ha soltanto ribadito la regola secondo cui la custodia detentiva preventiva non puo’ essere un automatismo, ma deve essere oggetto di valutazione da effettuarsi nel caso concreto.
Il che tuttavia rappresenta solo la punta dell’ iceberg, l’ultima eclatante manifestazione di un sistema inefficace, fragile, perverso, un sistema in cui si stima che almeno il 43% dei detenuti in carcere sia in attesa di giudizio, mentre dette percentuali nei paesi civili raramente arrivano al 15%.
Un sistema che si illude di fornire rimedi facili a problemi complessi considerati nella loro accezione super individuale e di sicuro impatto mediatico, quali gli stupri di gruppo o gli stupri di strada. Così ci dimentichiamo spesso che tali episodi rappresentano solo una piccola percentuale delle violenze che quotidianamente si consumano tra le mura domestiche, nei luoghi di lavoro, nelle comunità, nelle carceri.
E ancora è la prospettiva con la quale si osservano i fenomeni di violenza che è sbagliata.
Le immagini rappresentative della violenza sono permeate dello stereotipo donna=vittima, sguardo basso e braccia alzate nel disperato tentativo di difendersi dall’uomo=carnefice.
La donna è quindi un soggetto debole che deve essere protetto e tutelato – quasi fosse una specie in via di estinzione – magari ad opera degli stessi uomini.
In realtà e’ chiaro che la violenza e’ un problema maschile che ricade, inevitabilmente, sulle donne le quali, seppur vittime, sono dotate di una grande capacita’ di resistenza, del coraggio per lottare e della forza di reagire.
Forse quando gli uomini prenderanno consapevolezza del fatto che il problema riguarda soprattutto loro, allora saranno i primi a scendere in piazza in prima linea (e non solo al fianco delle donne) per gridare “no” alla violenza in modo forte, al di là dei luoghi comuni e delle frasi di circostanza.
E noi?
A noi spetta il compito di continuare ad essere donne, unite nella nostra diversità, coltivando la capacità di insegnare ai nostri figli maschi a rispettare amare e ringraziare la madre che ha accolti, amati e cresciuti.
E attraverso lei rispettare, amare e ringraziare tutte le donne.

06.03.2012  Avv. ANTONELLA FAUCCI

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