Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una svolta epocale per quanto concerne la modalità di fare commercio.
Grazie alla crescita esponenziale delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche ci troviamo di fronte ad un contesto cibernetico virtuale che ha rivoluzionato il nostro modo di vedere e conoscere le cose. Tutto ciò ha comportato delle ripercussioni evidenti, non solo per quello che attiene al mondo dell’economia e del diritto, ma anche al tessuto sociale e politico e con cambiamenti persino nel modo di relazionarsi con le altre e con gli altri, nel lavoro e nelle modalità di apprendere.
L’uso di Internet, infatti, ha permesso di diffondere in maniera capillare la conoscenza di ogni braca del sapere e ha reso celere e immediata la comunicazione tra le persone oltrepassando le barriere fisiche e i km di distanza.
Ecco che, sotto questo punto di vista, la Rete digitale assume la forma di una vera e propria estensione del mondo relazionale e informazionale della nostra società: attraverso di essa è infatti possibile realizzare la più alta forma di condivisione delle informazioni, ponendo quindi l’accento sul valore delle relazioni e dell’incontro anche solo virtuale con le altre e con gli altri, quale fonte di arricchimento reciproco.
In questo scenario, non può senza dubbio sorprendere, la diffusione sempre più capillare del fenomeno del commercio elettronico. Fenomeno che, se pensiamo al contesto attuale in cui viviamo, ove tutto deve essere fatto alla dovuta distanza di sicurezza, si è reso ancora più evidente e dirompente.
Il lock-down, infatti, ci ha portato a riscoprire metodi non tradizionali di fare impresa, aprendo le porte una volta per tutte al processo di trasformazione digitale in corso negli ultimi anni.
Molte aziende, infatti, per gestire il momento critico, si sono dovute interrogare su come riorganizzare il proprio business per supplire alla privazione/riduzione della dimensione fisica della propria azienda.
La rete di Internet ha così permesso alle imprese e clienti di operare in una vera e propria “piazza elettronica”, nella quale grazie alla vetrina digitale è possibile far fronte ai problemi di distanziamento sociale e auto-isolamento con cui ciascuna e ciascuno di noi deve purtroppo fare i conti ogni giorno ; pensiamo ad esempio ai regali di Natale, quanti di noi hanno scelto di acquistarli comodamente da casa con un solo click , così da evitare calche nei negozi e possibili assembramenti ?
Non può quindi sorprendere come l’e-commerce, finora considerato un comparto di vendita marginale, realizzato proprio in Italia da quei radi “pionieri” di modernità, durante il lock-down sia diventato per molti operatori commerciali l’unico strumento per interfacciarsi con i propri clienti e le proprie clienti e per non arrestare la propria attività.
Ma l’ E-Commerce rappresenta non solo una scelta vantaggiosa nell’hic et nunc, ma anche uno strumento funzionale in un’ottica a lungo termine.
L’esperienza Covid ha ormai reso evidente un dato di fatto : il negozio fisico ha bisogno di una sua versione digitale, indispensabile per evitare bruschi cali di guadagni e per consentire all’utente di fare shopping direttamente e comodamente da casa.
Il mondo dell’e-commerce non è quindi più trascurabile, ed è necessario un approccio consapevole, in quanto servono competenze specifiche in materia legale, fiscale, di privacy e sicurezza dati, oltreché informatiche.
Cosa si intende per “e-commerce” o “commercio elettronico”?
Quando sentiamo la parola e- commerce il nostro pensiero, va immediatamente a internet e all’acquisto effettuato online attraverso carta di credito. Questa, in realtà, è solo una piccola parte della filiera dell’ecommerce, che comprende un insieme di transazioni e procedure rivolte a un nuovo modo di fare business .
Infatti , secondo la definizione data dalla Commissione Europea nel 1997 , quando si parla di commercio elettronico si intente “lo svolgimento degli affari per via elettronica. […]. Esso ricomprende molte attività diverse, quali la compravendita di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione in linea di contenuti digitali, il trasferimento elettronico di fondi, le contrattazioni elettroniche di borsa, […], le vendite all’asta, […] genericamente l’insieme delle transazioni commerciali effettuate via Internet.“
Il commercio elettronico tocca una vasta gamma di attività, consentendo alle imprese la possibilità di concludere contratti senza la presenza simultanea delle parti in uno stesso luogo fisico tramite l’utilizzo di strumenti telematici e, in particolare, tramite l’accesso alla rete Internet e lo scambio di documenti informatici.
L’e-commerce non si esaurisce, però, nella semplice transazione online, ma comprende anche tutte le relazioni commerciali realizzate mediante l’uso di computer e reti telematiche, che sono volte allo scambio di informazioni direttamente correlate alla vendita di beni e servizi.
Si possono distinguere due forme di e-commerce a seconda della tipologia del bene trattato e della modalità di vendita, ovvero:
- L’e-commerce indiretto quando oggetto della transazione online è un bene materiale e l’esecuzione del contratto non avviene online ma in via tradizionale tramite la consegna del bene materiale, ossia tramite vettore o spedizioniere;
- L’e-commerce diretto che riguarda la transazione di un bene immateriale e sia la conclusione che l’esecuzione del contratto avviene online es. nel caso di download diretto dell’utente dal sito dell’e-commerce.
In base al tipo di cliente a cui si rivolge l’e-commerce si distinguono differenti modelli, tra i principiali richiamiamo:
- Commercio elettronico business-to-business (B2B) ove i soggetti sono imprese o professionisti, esempio dei rapporti tra imprese e fornitori;
- Commercio elettronico business-to-consumer (B2C): tra imprese e consumatori, ove i consumatori godono del vantaggio di acquistare prodotti e servizi, da qualsiasi luogo e senza limiti di orario, offerti da aziende dislocate in tutto il mondo;
- Commercio elettronico consumer-to-consumer (C2C): tra consumatori. Esempio le aste on-line.
Per quanto riguarda, invece, le vendite concluse attraverso le piattaforme online si deve distinguere da un e-commerce il c.d. market-place.
Mentre l’e-commerce consiste in uno store-online gestito da un unico o pochi fornitori che commercializzano prodotti spesso appartenenti ad un determinato settore, i market-place sono associabili a dei grandi centri commerciali online che commercializzano prodotti di diversi settori e che raggruppano diversi marchi autonomi, pensiamo ad esempio ad Amazon.
L’e-commerce, dunque, ha un ruolo operativo e si occupa dell’intera gestione del processo di vendita, coordinando la logistica, la gestione degli ordini, le consegne , avvalendosi spesso di un team che si occupa della parte attinente alla comunicazione e al marketing.
Il marketplace, invece, ha un ruolo più di coordinamento, ovvero gestisce l’insieme ma non ha un ruolo operativo nelle vendite, e si caratterizza per una gestione più onerosa rispetto a quella di un e-commerce, dovendosi attenere anche ad altre prescrizioni normative.
Come si evince le vendite online possono avere diverse configurazioni, con sostanziali differenze, pertanto è indispensabile organizzarle con una piena conoscenza della loro natura giuridica, delle normative di riferimento ad esse applicabili, mediante l’accurata redazione dei principali documenti che dovranno essere pubblicati nel portale e-commerce a partire dalle condizioni generali di vendita, l’informativa Privacy e Cookies.
Come aprire un e-commerce?
Accade spesso che le PMI aprano un e-commerce senza la dovuta preparazione tecnica e ignorandone la normativa di settore, pubblicando il proprio sito “fai da te” senza aver adempiuto agli obblighi di comunicazione ad al rispetto della normativa.
Sebbene risulti apparentemente facile aprire una propria attività di vendita online, grazie alla diffusione di strumenti informatici che rendono alla portata di tutti la realizzazione di siti internet con funzionalità di commercio elettronico, occorre porre l’attenzione su alcuni adempimenti da rispettare.
La Direttiva 2000/31/CE, nota come “direttiva sul commercio elettronico” consente di avviare un e commerce senza autorizzazioni preventive (fermi restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività), ciononostante restano gli obblighi formali di presentazione di una SCIA ( Segnalazione Certificata di Inizio Attività ) presso lo sportello SUAP ( Sportello Unico per le Attività Produttive ) del proprio Comune.
E’ necessario, inoltre, provvedere a comunicare all’ Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito di E-Commerce, i dati del Provider, numeri di contatto telefonici ed e-mail e pec e qualora si venda anche ad utenti esteri è necessaria l’ iscrizione al VIES.
Cosa prevede la normativa italiana sull’e-commerce?
I siti di commercio elettronico italiani debbono ottemperare al Decreto Legislativo numero 70 del 9 Aprile 2003, il quale ha recepito la Direttiva Comunitaria n° 2000/31/CE definita proprio ” Direttiva sul Commercio Elettronico”.
La suddetta normativa trova applicazione a tutti quei siti di e-commerce, anche non remunerati di tipo B2B ( Business to Business ) e B2C ( Business to Consumer), ad esclusione del settore del C2C ( consumer to consumer ), ovvero alle trattative on line tra utenti privati.
Lo scopo primario della normativa di attuazione era quello di creare fiducia dei potenziali acquirenti nel commercio elettronico, innanzitutto garantendo un adeguato livello di trasparenza del mercato.
Nel Decreto Legislativo sotto il profilo negoziale sono prescritti una serie di obblighi di informazione che il prestatore deve rendere disponibili ai potenziali clienti.
L’art 7 “Informazioni generali obbligatorie” del D.lgs. prevede infatti che “Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita “ una serie di informazioni idonee ad identificarlo dal punto di vista giuridico, amministrativo e fiscale ( nome, denominazione, ragione sociale, domicilio o sede legale, numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche o registro delle imprese, partita iva, indirizzo pec).
La normativa di settore ha introdotto una serie di disposizioni anche in tema di comunicazioni pubblicitarie, sul contratto telematico, e su alcune responsabilità dei provider fornitori del servizio web dove viene ospitato il sito di e- commerce.
Con l’art. 12 il decreto disciplina le condizioni generali di vendita che devono essere messe a disposizione del potenziale acquirente in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
Oltre al D. lgs 70/2003 chiunque possegga un sito di e-commerce ha l’ obbligo di ottemperare anche alle norme del Codice del Consumo ( D.Lgs 6 Settembre 2005 numero 206 ) per la tutela del consumatore.
Per affrontare le Condizioni Generali di Vendita occorre distinguere le transazioni commerciali in due sottogruppi, disciplinati da norme diverse: il c.d. B2C vendita a favore del consumatore e il c.d. B2B vendite concluse tra professionisti.
Come è possibile evincere la normativa sull’e-commerce è molto complessa e variegata a seconda del modello di e- commerce che si configura, oltre al fatto che tale materia è in interrelazione con altre normative pensiamo alle norme sul codice del Consumo, alla normativa della Privacy, nonché sul diritto di autore.
Pertanto è indispensabile per coloro che vogliano aprire una propria e- commerce avvalersi di professioniste professionisti esperti nel settore, così da adempiere a tutti gli obblighi normativi previsti e non incorrere in sanzioni.
Nel nostro prossimo articolo le Avvocate Francesca Anedda e Annamaria Del Chicca affronteranno più nel dettaglio le condizioni generali di vendita online a favore dei consumatori c.d B2C.